IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo il 3 giugno 1994, con il n. 2258/94 r.g. e discussa all'udienza collegiale del 2 luglio 1996, vertente tra Fusco Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. Rino Fusco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via Posidonia n. 253, attore, e il Ministero delle finanze, rappresentato e difeso dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno, alla piazza XXIV Maggio, n. 26, convenuto. Letti gli atti relativi al procedimento identificato in epigrafe; Esaminate le osservazioni svolte dalle parti negli scritti difensivi; Sentito il relatore; Premette in fatto Con citazione notificata il 24 maggio 1994 al Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore, Roberto Fusco proponeva innanzi a questo Tribunale opposizione avverso l'iscrizione a suo carico da parte dell'ufficio del Registro Bollo e Demanio di Salerno nel ruolo n. 5/93 della partita di L. 2.690.231, dovuta per tributo, soprattassa, interessi ed accessori, in relazione alla tassa cd. automobilistica per l'anno 1985 relativa all'autovettura tg. SA/464050, cui aveva fatto seguito la notificazione della cartella di pagamento n. 3805573 in data 30 ottobre 1993, con invio di successivo avviso di mora n. 38115 del 20 dicembre 1993. A base dell'opposizione, il Fusco specificava che: in data 29 aprile 1994, egli aveva proposto ricorso - ai sensi dell'art. 16 legge n. 408/90 e succ. modd. di cui all'art. 11 d.-l. n. 151/91, convertito in legge n. 202/91 alla Direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione di Salerno, eccependo che la perdita del possesso dell'automobile era avvenuta sin dal 1 gennaio 1982, ma il ricorso era stato respinto, in quanto giudicato inaccoglibile siccome prodotto in ritardo; era, dunque, stato esperito inutilmente il ricorso amministrativo e, quindi poteva adirsi, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 cit., l'Autorita' giudiziaria, proponendo i seguenti motivi di opposizione: 1) l'autovettura per la quale si intendeva caricare sulla sua sfera giuridica il pagamento della tassa de qua per il 1985 non era piu' nella sua disponibilita' dal 1982 allorche' il veicolo passo' nella disponibilita' di terzi, specificamente di tale Mario Barretta: egli, sulla base di documenti indiscutibili, aveva ottenuto dal giudice conciliatore di Baronissi provvedimento del 13 maggio 1992 con cui era stato fatto ordine al Conservatore del P.R.A. di Salerno di annotare la sua perdita di possesso dell'autovettura a far data dal 1 gennaio 1982, formalita' avvenuta l'8 giugno 1992; risultava cosi' vinta la presunzione di sua proprieta' del veicolo riveniente dall'intestazione al P.R.A.; 2) in via subordinata, era da eccepire l'avvenuta prescrizione del diritto della p.a. alla riscossione della tassa iscritta sul ruolo impugnato, la cui maturazione era risalente al lontano 1985. Su tale base, l'opponente chiedeva dichiararsi non dovuto il pagamento predetto ed, in subordine, prescritto il relativo diritto dell'erario, con condanna dell'amministrazione a restituirgli la somma nelle more pagata, in uno agli interessi ed accessori, e vittoria delle spese di lite. Si costituiva il Ministero convenuto il quale, a sua volta, osservava che: era da eccepirsi, innanzi tutto, la tardivita' dell'opposizione in quanto essa era stata proposta oltre il termine di cui all'art. 16 legge n. 408/90; era vero che, in altro campo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 406/93, aveva escluso la necessarieta' del previo esperimento del ricorso amministrativo, ma detta pronunzia andava intesa nel senso che la parte aveva la facolta' di proporre immediatamente innanzi all'A.G.O. le sue doglianze, ma pur sempre nel termine previsto dall'art. 16, ossia nel termine di trenta giorni; nel merito, l'opposizione era infondata, in quanto, come sarebbe stato provato, l'Ufficio aveva interrotto ripetutamente il termine prescrizionale ed in ordine al cennato provvedimento del giudice conciliatore di Baronissi, esso, mentre era idoneo a spiegare effetti nei rapporti ordinari, era inidoneo a spiegare effetti nel rapporto fiscale tra l'amministrazione finanziaria e l'intestatario del veicolo. Pertanto, il Ministero prospettava l'improponibilita' o il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite. All'esito della produzione documentale e della precisazione delle conclusioni di cui al verbale di udienza del 24 febbraio 1995, il Collegio, all'udienza del 2 luglio 1996, riservava la decisione ed ora Osserva in diritto La causa in esame rinviene il suo primo punto controverso nella questione di proponibilita' sollevata dall'avvocatura erariale quando ha evidenziato la tardivita' dell'inizio da parte del contribuente della previa procedura amministrativa, in rapporto al disposto dell'art. 16 legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modifiche. Detta disposizione, dopo avere prescritto la riscossione mediante ruolo, ai sensi dell'art. 67 d.P.R. n. 43/88, dei tributi per i quali non e' ammesso il ricorso alle commissioni tributarie, stabilisce al comma terzo che, avverso l'iscrizione a molo delle relative somme, e' ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimita' o di merito entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento all'intendente di finanza territorialmente competente, e poi che "resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato puo' proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dall'intendente di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso". In punto di fatto, appare acclarato che: 1) il Fusco, ricevuta in data 30 ottobre 1993 la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica, con soprattassa, interessi ed accessori, per l'anno 1985, ha prodotto il ricorso all'intendente in data 29 aprile 1994; 2) la Direzione regionale delle entrate per la Campania, Sezione di Salerno, ha - il 6 maggio 1994 - dichiarato non accoglibile il ricorso perche' presentato tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 16 cit.; 3) il Fusco, con citazione notificata al Ministero il 24 maggio 1994, ha proposto opposizione avverso la detta iscrizione a ruolo (cfr. il provvedimento della Direzione e l'atto di citazione notificato in prod. attore). Dunque, la questione preliminare sollevata dal Ministero attiene al fatto che il contribuente, non avendo rispettato il termine di trenta giorni per la presentazione dal ricorso all'intendente, si sia posto nella condizione di non espletare tempestivamente il procedimento amministrativo e sia cosi decaduto dalla conseguente possibilita' di adire il giudice, nell'ambito dei termini successivamente previsti dalla norma considerata. Si pone, dunque, precisamente il problema della conformita' alla Costituzione del procedimento giustiziale amministrativo antecedente all'azione giudiziaria disciplinato dall'art. 16, terzo comma, legge n. 408/90. E', infatti, da sottolineare che, pur non potendosi disattendere tout court - anche nel quadro delle pronunzie della Corte costituzionale che si citeranno in seguito - il rilievo svolto dall'avvocatura erariale secondo cui, anche a voler stimare facoltativa l'esperibilita' del previo procedimento amministrativo previsto dalla succitata disposizione, una volta che il contribuente abbia optato per il suo esperimento, lo debba fare nei termini di decadenza previsti dal rito, resta, nel caso di specie, la valenza determinante del punto relativo alla considerazione della necessaria previeta' o meno del detto procedimento: ove, infatti, detta necessarieta' non sussistesse - o si stabilisse all'esito dell'intervento della Corte costituzionale che essa non sussista -, dovrebbe ritenersi che il Fusco, pur intraprendendo in modo tardivo la strada del ricorso amministrativo abbia poi, comunque tempestivamente, incardinato la controversia innanzi all'autorita' giudiziaria, di guisa che, anche se il vaglio di costituzionalita' non tocchi (come sembra non debba toccare) il termine di decadenza per l'incardinazione dell'opposizione giudiziaria di cui all'ultima parte della disposizione, ma soltanto il punto della necessaria previeta' del procedimento giustiziale, egli in questo caso mantiene il diritto alla pronuncia di merito del giudice ordinario. Intatti, a fronte della notifica della cartella di pagamento in data 30 ottobre 1993, l'attore ha incardinato la lite il 24 maggio 1994. Ora, ove si ritenga che il mancato ricorso alla scadenza dei primi trenta giorni abbia precluso al Fusco di chiedere utilmente all'intendente di pronunciarsi sulla questione, e' comunque da quella data che, considerata la definitivita' della posizione de qua dal punto di vista amministrativo, va computato il termine di centottanta giorni alla scadenza del quale matura la decadenza posta - implicitamente - dall'ultima parte della disposizione. Dunque, quando il 24 maggio 1994 e' stato instaurato il contraddittorio giurisdizionale erano trascorsi duecentocinque giorni dalla notifica della cartella e percio', centosettantacinque giorni dalla scadenza del termine (di trenta giorni) stabilito per poter utilmente ricorrere all'intendente in via amministrativa: non ancora quindi, i centottanta giorni stabiliti dall'ultima parte della disposizione a far data dalla decisione dell'intendente id est dal momento in cui detta decisione non e' stata piu' utilmente ottenibile. Eppero', onde seguire fino in fondo questo iter logico e cosi' passare all'esame del merito dell'opposizione dovrebbe ritenersi possibile per il contribuente evitare di esperire il procedimento amministrativo e trascorrere direttamente - e sia pure tempestivamente - alla contestazione del ruolo innanzi al giudice. Ma l'interpretazione della disposizione in parola non appare autorizzare una lettura in chiave semplicemente acceleratoria del procedimento amministrativo suddetto, atteso anche che una serie di altre norme aventi struttura analoga a quella qui in esame ha alfine ricevuto un'esegesi comportante il carattere necessario dell'esperimento della procedura amministrativa ed ha, di conseguenza, condotto al rispettivo vaglio da parte del giudice della legittimita' costituzionale: si ricordano, fra gli altri, l'art. 39 d.P.R. n. 640/72, concernente l'imposta sugli spettacoli, l'art. 12, d.P.R. n. 641/72, relativo alle tasse sulle concessioni governative, e l'art. 33 d.P.R. n. 642/72, in materia di imposta di bollo. E, con riguardo a dette norme, la Corte costituzionale, dopo aver ribadito che, in punto di principio, gli artt. 24 e 113 Cost. non comportano una assoluta correlazione tra la nascita del diritto soggettivo e la sua azionabilita', potendo, quest'ultima, essere differita ad un momento successivo laddove lo richiedano esigenze di ordine generale e superiori finalita' di giustizia, ha sottolineato come il legislatore, pure nel concorso di dette circostanze, sia sempre tenuto ad osservare il limite imposto dalla necessita' di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, in ossequio al principio della piena attuazione della garanzia fissata dai due surricordati precetti costituzionali. E, sviluppando tali concetti, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle cennate disposizioni, nella parte in cui esse non prevedono l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo (cfr. rispettivamente Corte cost. n. 360/94, Corte cost. n. 56/95 e Corte cost. n. 406/93). Al tribunale appare, quindi, non manifestamente infondato ritenere che anche l'art. 16 cit., imponendo l'esperimento di procedimento amministrativo giustiziale necessariamente previo all'azione giudiziaria, integri una norma che non trova le sue ragioni in esigenze di carattere generale o in superiori finalita' di giustizia e, cosi', incorra nel vizio di legittimita' costituzionale gia' rilevato per i ricordati casi simmetrici, in relazione, fondamentalmente, ai parametri di cui agli artt. 24 e 113 Cost. Detto convincimento viene rafforzato dal rilievo per cui, in epoca recentissima la Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-4 luglio 1996, n. 233, ha - evidentemente sugli stessi presupposti - dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, legge n. 27/78, nella parte in cui non prevede avverso l'ingiunzione di pagamento dell'Ufficio del Registro, l'esperibilita' giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo. Per vero, detta norma rappresenta l'immediato antecedente ordinamentale relativo all'esazione della tassa cd. automobilistica mediante ingiunzione, esazione poi affidata (con la norma qui in questione) alla riscossione con ruolo. La questione appare oltre che non manifestamente infondata, anche rilevante per la definizione della vertenza impostata dal Fusco, in quanto questi, ove venga stabilito il suo diritto ad adire il giudice ordinario senza il vincolo pregiudiziale della mancata tempestiva articolazione del ricorso amministrativo, ha dedotto ragioni di merito in ordine alla non debenza da parte sua della tassa de qua, da un lato, per carenza della titolarita' proprietaria in capo a lui nel periodo di interesse (ragione che dovra' essere comunque valutata nel quadro della specifica disciplina fiscale di cui al decreto-legge n. 953/82 convertito, con modificazioni, nella legge n. 53/83) e, dall'altro, per la dedotta prescrizione del credito erariale. Tali doglianze potranno essere esaminate soltanto se sara' stabilito dalla Corte costituzionale che il procedimento amministrativo (non tempestivamente introdotto dal Fusco) non debba essere necessariamente esperito dal contribuente. Sussistono, pertanto, le condizioni per disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere, nelle more, il presente procedimento, ai sensi dell'art. 23 legge n. 87/53.