IL TRIBUNALE
   Ha  pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a
 ruolo il 3 giugno 1994, con il n. 2258/94 r.g. e discussa all'udienza
 collegiale  del  2  luglio  1996,   vertente   tra   Fusco   Roberto,
 rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Rino Fusco, presso il cui studio
 elettivamente domicilia  in  Salerno,  alla  via  Posidonia  n.  253,
 attore,  e  il  Ministero delle finanze, rappresentato e difeso dalla
 Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope  legis
 domicilia in Salerno, alla piazza XXIV Maggio, n. 26, convenuto.
   Letti gli atti relativi al procedimento identificato in epigrafe;
   Esaminate   le   osservazioni  svolte  dalle  parti  negli  scritti
 difensivi;
   Sentito il relatore;
                           Premette in fatto
   Con citazione notificata il  24  maggio  1994  al  Ministero  delle
 finanze, in persona del Ministro pro-tempore, Roberto Fusco proponeva
 innanzi  a  questo  Tribunale  opposizione avverso l'iscrizione a suo
 carico da parte dell'ufficio del Registro Bollo e Demanio di  Salerno
 nel  ruolo n. 5/93 della partita di L. 2.690.231, dovuta per tributo,
 soprattassa, interessi ed accessori,  in  relazione  alla  tassa  cd.
 automobilistica   per   l'anno   1985  relativa  all'autovettura  tg.
 SA/464050, cui aveva fatto seguito la notificazione della cartella di
 pagamento n. 3805573 in data 30 ottobre 1993, con invio di successivo
 avviso di mora n. 38115 del 20 dicembre 1993.
   A base dell'opposizione, il  Fusco  specificava  che:  in  data  29
 aprile  1994,  egli  aveva  proposto  ricorso - ai sensi dell'art. 16
 legge n.  408/90 e succ. modd. di cui all'art. 11  d.-l.  n.  151/91,
 convertito  in legge n. 202/91 alla Direzione regionale delle entrate
 per la Campania, sezione di Salerno, eccependo  che  la  perdita  del
 possesso  dell'automobile  era avvenuta sin dal 1 gennaio 1982, ma il
 ricorso era stato respinto, in quanto giudicato inaccoglibile siccome
 prodotto in ritardo;  era,  dunque,  stato  esperito  inutilmente  il
 ricorso  amministrativo  e,  quindi poteva adirsi, ai sensi del terzo
 comma  dell'art.  16  cit.,  l'Autorita'  giudiziaria,  proponendo  i
 seguenti  motivi  di  opposizione:   1) l'autovettura per la quale si
 intendeva caricare sulla sua sfera giuridica il pagamento della tassa
 de qua per il 1985 non era piu' nella  sua  disponibilita'  dal  1982
 allorche'   il   veicolo   passo'   nella  disponibilita'  di  terzi,
 specificamente di tale Mario Barretta: egli, sulla base di  documenti
 indiscutibili,  aveva  ottenuto dal giudice conciliatore di Baronissi
 provvedimento del 13 maggio 1992 con cui era stato  fatto  ordine  al
 Conservatore  del  P.R.A.  di  Salerno  di annotare la sua perdita di
 possesso dell'autovettura a far data dal 1 gennaio  1982,  formalita'
 avvenuta l'8 giugno 1992; risultava cosi' vinta la presunzione di sua
 proprieta'  del veicolo riveniente dall'intestazione al P.R.A.; 2) in
 via subordinata, era da eccepire l'avvenuta prescrizione del  diritto
 della p.a. alla riscossione della tassa iscritta sul ruolo impugnato,
 la cui maturazione era risalente al lontano 1985.
   Su  tale  base,  l'opponente  chiedeva  dichiararsi  non  dovuto il
 pagamento predetto ed, in subordine, prescritto il  relativo  diritto
 dell'erario,  con  condanna  dell'amministrazione  a  restituirgli la
 somma nelle more pagata,  in  uno  agli  interessi  ed  accessori,  e
 vittoria delle spese di lite.
   Si  costituiva  il  Ministero  convenuto  il  quale,  a  sua volta,
 osservava  che:  era  da  eccepirsi,  innanzi  tutto,  la  tardivita'
 dell'opposizione  in  quanto essa era stata proposta oltre il termine
 di cui all'art.  16 legge n. 408/90; era vero che, in altro campo, la
 Corte costituzionale,  con  sentenza  n.  406/93,  aveva  escluso  la
 necessarieta'  del  previo esperimento del ricorso amministrativo, ma
 detta pronunzia andava  intesa  nel  senso  che  la  parte  aveva  la
 facolta'   di  proporre  immediatamente  innanzi  all'A.G.O.  le  sue
 doglianze, ma pur sempre nel termine previsto dall'art. 16, ossia nel
 termine di trenta giorni; nel merito, l'opposizione era infondata, in
 quanto,  come  sarebbe  stato  provato,  l'Ufficio  aveva  interrotto
 ripetutamente  il  termine  prescrizionale  ed  in  ordine al cennato
 provvedimento del giudice conciliatore di Baronissi, esso, mentre era
 idoneo a spiegare effetti  nei  rapporti  ordinari,  era  inidoneo  a
 spiegare   effetti   nel   rapporto   fiscale  tra  l'amministrazione
 finanziaria e l'intestatario del veicolo.
   Pertanto, il Ministero prospettava l'improponibilita' o il  rigetto
 dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
   All'esito  della  produzione documentale e della precisazione delle
 conclusioni di cui al verbale di udienza del  24  febbraio  1995,  il
 Collegio,  all'udienza  del  2 luglio 1996, riservava la decisione ed
 ora
                           Osserva in diritto
   La causa in esame rinviene il suo  primo  punto  controverso  nella
 questione di proponibilita' sollevata dall'avvocatura erariale quando
 ha  evidenziato  la  tardivita' dell'inizio da parte del contribuente
 della  previa  procedura  amministrativa,  in  rapporto  al  disposto
 dell'art.  16 legge 29 dicembre 1990, n. 408, e successive modifiche.
   Detta  disposizione,  dopo avere prescritto la riscossione mediante
 ruolo, ai sensi dell'art. 67 d.P.R. n. 43/88, dei tributi per i quali
 non e' ammesso il ricorso alle commissioni tributarie, stabilisce  al
 comma terzo che, avverso l'iscrizione a molo delle relative somme, e'
 ammesso  ricorso,  da  presentarsi  per  motivi  di legittimita' o di
 merito entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento
 all'intendente di finanza  territorialmente  competente,  e  poi  che
 "resta  ferma  l'azione  giudiziaria  di  opposizione  al  ruolo, che
 l'interessato puo' proporre entro centottanta giorni  dalla  notifica
 della  decisione dall'intendente di finanza o, in mancanza di questa,
 dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso".
   In punto di fatto, appare acclarato che: 1) il Fusco,  ricevuta  in
 data  30  ottobre  1993  la cartella di pagamento relativa alla tassa
 automobilistica, con soprattassa, interessi ed accessori, per  l'anno
 1985,  ha  prodotto il ricorso all'intendente in data 29 aprile 1994;
 2) la Direzione regionale delle entrate per la Campania,  Sezione  di
 Salerno,  ha  -  il  6  maggio  1994  - dichiarato non accoglibile il
 ricorso perche' presentato tardivamente rispetto al  termine  di  cui
 all'art.  16 cit.; 3) il Fusco, con citazione notificata al Ministero
 il  24  maggio  1994,  ha  proposto  opposizione  avverso  la   detta
 iscrizione a ruolo (cfr. il provvedimento della Direzione e l'atto di
 citazione notificato in prod. attore).
   Dunque, la questione preliminare sollevata dal Ministero attiene al
 fatto che il contribuente, non avendo rispettato il termine di trenta
 giorni  per la presentazione dal ricorso all'intendente, si sia posto
 nella condizione di non  espletare  tempestivamente  il  procedimento
 amministrativo  e sia cosi decaduto dalla conseguente possibilita' di
 adire il giudice, nell'ambito dei  termini  successivamente  previsti
 dalla norma considerata.
   Si  pone,  dunque,  precisamente il problema della conformita' alla
 Costituzione del procedimento giustiziale amministrativo  antecedente
 all'azione  giudiziaria disciplinato dall'art. 16, terzo comma, legge
 n. 408/90.
   E', infatti, da sottolineare che, pur  non  potendosi  disattendere
 tout   court   -   anche  nel  quadro  delle  pronunzie  della  Corte
 costituzionale che si  citeranno  in  seguito  -  il  rilievo  svolto
 dall'avvocatura   erariale   secondo   cui,  anche  a  voler  stimare
 facoltativa l'esperibilita' del  previo  procedimento  amministrativo
 previsto  dalla succitata disposizione, una volta che il contribuente
 abbia optato per il suo esperimento, lo debba  fare  nei  termini  di
 decadenza  previsti  dal  rito, resta, nel caso di specie, la valenza
 determinante del punto relativo alla considerazione della  necessaria
 previeta'  o  meno  del  detto  procedimento:    ove,  infatti, detta
 necessarieta'  non  sussistesse   -   o   si   stabilisse   all'esito
 dell'intervento  della  Corte costituzionale che essa non sussista -,
 dovrebbe ritenersi che il Fusco, pur intraprendendo in  modo  tardivo
 la   strada   del   ricorso   amministrativo   abbia   poi,  comunque
 tempestivamente, incardinato la  controversia  innanzi  all'autorita'
 giudiziaria,  di  guisa  che, anche se il vaglio di costituzionalita'
 non tocchi (come sembra non debba toccare) il  termine  di  decadenza
 per  l'incardinazione  dell'opposizione giudiziaria di cui all'ultima
 parte della disposizione,  ma  soltanto  il  punto  della  necessaria
 previeta'  del procedimento giustiziale, egli in questo caso mantiene
 il diritto alla pronuncia di merito del giudice ordinario.
   Intatti, a fronte della notifica della  cartella  di  pagamento  in
 data  30  ottobre  1993, l'attore ha incardinato la lite il 24 maggio
 1994.
   Ora, ove si ritenga che il mancato ricorso alla scadenza dei  primi
 trenta   giorni   abbia  precluso  al  Fusco  di  chiedere  utilmente
 all'intendente di pronunciarsi sulla questione, e' comunque da quella
 data che, considerata la definitivita' della  posizione  de  qua  dal
 punto di vista amministrativo, va computato il termine di centottanta
 giorni   alla   scadenza  del  quale  matura  la  decadenza  posta  -
 implicitamente - dall'ultima parte della disposizione.
   Dunque,  quando  il  24  maggio  1994  e'   stato   instaurato   il
 contraddittorio giurisdizionale erano trascorsi duecentocinque giorni
 dalla  notifica  della cartella e percio', centosettantacinque giorni
 dalla scadenza del termine (di trenta  giorni)  stabilito  per  poter
 utilmente  ricorrere all'intendente in via amministrativa: non ancora
 quindi,  i  centottanta  giorni  stabiliti  dall'ultima  parte  della
 disposizione  a  far  data dalla decisione dell'intendente id est dal
 momento  in  cui  detta  decisione  non  e'  stata   piu'   utilmente
 ottenibile.
   Eppero',  onde  seguire  fino  in  fondo questo iter logico e cosi'
 passare all'esame  del  merito  dell'opposizione  dovrebbe  ritenersi
 possibile  per  il  contribuente  evitare di esperire il procedimento
 amministrativo   e   trascorrere   direttamente   -   e   sia    pure
 tempestivamente - alla contestazione del ruolo innanzi al giudice.
   Ma  l'interpretazione  della  disposizione  in  parola  non  appare
 autorizzare una lettura in  chiave  semplicemente  acceleratoria  del
 procedimento  amministrativo  suddetto, atteso anche che una serie di
 altre norme aventi struttura analoga a quella qui in esame ha  alfine
 ricevuto    un'esegesi    comportante    il    carattere   necessario
 dell'esperimento   della   procedura   amministrativa   ed   ha,   di
 conseguenza, condotto al rispettivo vaglio da parte del giudice della
 legittimita'  costituzionale:  si ricordano, fra gli altri, l'art. 39
 d.P.R. n. 640/72, concernente l'imposta sugli spettacoli, l'art.  12,
 d.P.R.  n. 641/72, relativo alle tasse sulle concessioni governative,
 e l'art. 33 d.P.R. n. 642/72, in materia di imposta di bollo.
   E, con riguardo a dette norme, la Corte costituzionale,  dopo  aver
 ribadito  che,  in  punto  di principio, gli artt. 24 e 113 Cost. non
 comportano una assoluta  correlazione  tra  la  nascita  del  diritto
 soggettivo  e  la  sua  azionabilita',  potendo, quest'ultima, essere
 differita ad un momento successivo laddove lo richiedano esigenze  di
 ordine  generale  e superiori finalita' di giustizia, ha sottolineato
 come il legislatore, pure nel  concorso  di  dette  circostanze,  sia
 sempre  tenuto ad osservare il limite imposto dalla necessita' di non
 rendere la tutela  giurisdizionale  eccessivamente  difficoltosa,  in
 ossequio  al  principio della piena attuazione della garanzia fissata
 dai due surricordati precetti costituzionali.
   E, sviluppando tali concetti, la Corte costituzionale ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale  delle  cennate  disposizioni,  nella
 parte   in   cui   esse  non  prevedono  l'esperibilita'  dell'azione
 giudiziaria anche in mancanza del preventivo  ricorso  amministrativo
 (cfr.  rispettivamente  Corte cost. n. 360/94, Corte cost. n. 56/95 e
 Corte cost. n. 406/93).
   Al tribunale appare, quindi, non manifestamente infondato  ritenere
 che  anche  l'art.  16  cit., imponendo l'esperimento di procedimento
 amministrativo   giustiziale   necessariamente   previo    all'azione
 giudiziaria,  integri  una  norma  che  non  trova  le sue ragioni in
 esigenze di carattere generale o in superiori finalita' di  giustizia
 e,  cosi',  incorra  nel  vizio  di  legittimita' costituzionale gia'
 rilevato   per   i   ricordati   casi   simmetrici,   in   relazione,
 fondamentalmente, ai parametri di cui agli artt. 24 e 113 Cost.
   Detto  convincimento viene rafforzato dal rilievo per cui, in epoca
 recentissima la Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-4 luglio
 1996,  n.  233,  ha  -  evidentemente  sugli  stessi  presupposti   -
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma,
 legge  n. 27/78, nella parte in cui non prevede avverso l'ingiunzione
 di pagamento dell'Ufficio del Registro,  l'esperibilita'  giudiziaria
 anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
   Per   vero,   detta   norma   rappresenta  l'immediato  antecedente
 ordinamentale relativo all'esazione della tassa  cd.  automobilistica
 mediante  ingiunzione,  esazione  poi  affidata  (con la norma qui in
 questione) alla riscossione con ruolo.
   La questione appare oltre che non manifestamente  infondata,  anche
 rilevante  per  la definizione della vertenza impostata dal Fusco, in
 quanto questi, ove venga stabilito il suo diritto ad adire il giudice
 ordinario senza il vincolo  pregiudiziale  della  mancata  tempestiva
 articolazione  del  ricorso  amministrativo,  ha  dedotto  ragioni di
 merito in ordine alla non debenza da parte sua della tassa de qua, da
 un lato, per carenza della titolarita' proprietaria in capo a lui nel
 periodo di interesse (ragione che dovra' essere comunque valutata nel
 quadro della specifica disciplina fiscale di cui al decreto-legge  n.
 953/82  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  n.  53/83) e,
 dall'altro, per la dedotta prescrizione del  credito  erariale.  Tali
 doglianze potranno essere esaminate soltanto se sara' stabilito dalla
 Corte   costituzionale   che   il  procedimento  amministrativo  (non
 tempestivamente   introdotto   dal   Fusco)    non    debba    essere
 necessariamente esperito dal contribuente.
   Sussistono,  pertanto,  le  condizioni per disporre la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale e  sospendere,  nelle  more,  il
 presente procedimento, ai sensi dell'art. 23 legge n. 87/53.